Art. 2.
(Gestione del servizio idrico integrato).

      1. La gestione del servizio idrico integrato è aggiudicata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria vigente, fatta salva la proprietà pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio.
      2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono limiti all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese quelli derivanti dal necessario perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
      3. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante una procedura competitiva, da espletare con il sistema della procedura aperta, adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I bandi di gara sono formulati conformemente ai piani di rete di cui all'articolo 3.
      4. Possono partecipare alla gara di cui al comma 2 i soggetti di seguito indicati, aventi sede in uno dei Paesi membri dell'Unione europea:

          a) le società di capitali, costituite anche in forma consortile;

          b) le associazioni temporanee di imprese e i consorzi, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a);

          c) i soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

      5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

 

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del mare, con proprio decreto, determina le modalità di partecipazione e i termini della procedura competitiva prevista dai commi 1, 3 e 4, in conformità a quanto stabilito dal comma 6.
      6. La gestione del servizio idrico integrato può essere eccezionalmente affidata a società a partecipazione mista pubblica e privata, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e di clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e a prevenire conflitti di interesse.
      7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e le province devono adeguatamente motivare le ragioni che, sulla base di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, anziché alla gara di cui al comma 1, e devono altresì indicare in modo ragionevole i termini entro cui la quota pubblica deve essere dismessa con procedura ad evidenza pubblica o con forme di vendita che consentano la formazione di un azionariato diffuso.
      8. Le imprese e le società esercenti il servizio idrico integrato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la relativa gestione fino alla scadenza dell'affidamento e comunque entro o non oltre il 31 dicembre 2011. Alla scadenza, i beni e gli impianti delle imprese affidatarie sono trasferiti direttamente agli enti locali nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.
      9. I soggetti affidatari del servizio idrico integrato s'impegnano a rispettare il piano di rete elaborato ai sensi dell'articolo 3 e provvedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, a stipulare il relativo contratto di servizio.